FAQs - Agenzia Causa - Genova

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FAQs

FAQs
(DOMANDE
FREQUENTI)

Domande frequenti sul "Rinnovo della Patente"

Quanto dura la visita?
La visita dura dai 5 ai 10 minuti, il tempo necessario per valutare i parametri psico fisici previsti dalla legge per giudicare l’idoneità.

Quanto costa rinnovare la patente?
Poco! Il prezzo è davvero competitivo!
120,00€ per patenti di categoria AM, A, B, C, D, E.  Il prezzo è comprensivo di versamenti e fotografia che verrà scattata direttamente in Agenzia è incluso. Il costo della spedizione della nuova patente che verrà spedita dall’Ufficio Centrale Operativo in contrassegno per 7,00€ circa.

Che cosa devo portare per rinnovare la patente?
Occirre la patente e il tesserino sanitario.

La mia patente è già scaduta. Devo portare altro?
Nel caso la patente fosse già scaduta, sarà necessario esibire un altro documento di identità, come ad esempio la carta d’identità, il passaporto, ecc.

Cosa è il rinnovo telematico?
Dal 9 Febbraio 2014 il medico dopo aver effettuato la visita medica, comunica telematicamente al Centro Elaborazioni Dati della Motorizzazione Civile i dati del rinnovo appena effettuato. Viene generato un certificato che attesta l’idoneità alla guida, dove sono riportate la nuova data di scadenza, l’indirizzo al quale verrà recapitata la patente, la foto, i dati del medico certificatore, il protocollo e la data del rinnovo. Questo viene stampato, firmato e consegnato al titolare della patente.
Il certificato ha validità 60 giorni, durante i quali verrà recapitata la nuova patente. Solitamente non passano più di tre giorni lavorativi dalla visita al recapito della patente.

Perché consigliate di far recapitare la nuova patente presso la vostra Agenzia?
Semplicemente perché siamo sempre presenti e sicuramente la patente verrà ritirata. Una volta in nostro possesso, il titolare verrà contattato telefonicamente e potrà venire a ritirare la sua patente con tutta tranquillità, o in alternativa potrà mandare una persona delegata, senza nessun problema. IL SERVIZIO E’ ASSOLUTAMENTE GRATUITO.

Quante volte devo venire in Agenzia?
Anche una sola volta! In questo caso è gradito l’utilizzo della prenotazione attraverso questo modulo o tramite telefono al numero 010 653 18 16. Una volta arrivati in Agenzia verrà verificata la veridicità dei dati comunicati e verrà identificato il titolare della patente mediante esibizione di un documento valido.

Quanto tempo prima della scadenza posso rinnovare la patente?
La patente può essere rinnovata fino a quattro mesi prima della scadenza.

Rinnovando la patente prima della scadenza, riduco la validità della stessa?
No per le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE. In questo caso la patente scadrà sempre il giorno del compleanno. Sono state applicate anche alla patente di guida le nuove disposizioni sulla scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento previste dal “decreto semplificazioni” (decreto legge 9 febbraio 2012), come stabilito dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con la circolare n. 7 del 20 luglio 2012 e confermato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare n. 23907 del 7 settembre 2012. La modifica riguarda solo le patenti A e B (AM, A1, A2, A, B1, B e BE) con scadenza ordinaria, cioè con durata non limitata. Per queste categorie viene concesso il periodo di legge previsto in base all’età del conducente a partire dalla data della visita medica, in più viene “regalato” il periodo per ricollegarsi al compleanno. Nulla cambia, invece, per le patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), per le CQC (Carta di qualificazione del conducente) e per le patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio. Si parte il 17 settembre 2012. Da questa data, infatti, in occasione della visita di conferma di validità della patente o del primo rilascio delle categorie di patente indicate prima, la prossima scadenza verrà fatta coincidere con il giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivi al termine di validità ordinario previsto dal Codice della strada. In questo modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012, al documento verrà, di fatto, attribuita una validità superiore al periodo standard. Ad esempio, una persona che compie gli anni il 15 dicembre, ha una patente B valida 10 anni ed effettua la visita di conferma di validità il 10 ottobre 2013, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2023: cioè per 10 anni, dalla data della visita, più i giorni fino al compleanno. Invece, dai rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data della visita medica. Per questo motivo, se la visita medica è effettuata dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard, ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo. Ad esempio, una persona che ha una patente con validità di 10 anni che scade il 15 dicembre 2023, ormai allineata al compleanno, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2033, sia che effettui la visita medica prima del 15 dicembre, sia che la effettui dopo.

Porto gli occhiali. Cosa devo fare?
Solo portarli al seguito. Verrà verificato se con quella correzione si riescono a raggiungere in mini di legge previsti.

Posso rinnovare la patente C, CE se ho quasi compiuto 65 anni?
La patente C, CE può essere rinnovata presso la nostra Agenzia solo fino al compimento del 65 anno di età, in qualsiasi momento venga rinnovata la patente, la nuova scadenza non potrà superare tale data. Nel caso si abbiano già compiuti 60 anni, consigliamo di chiedere informazioni maggiori in Agenzia.

Posso rinnovare la patente C, CE se ho superato i 65 anni?
Non qui da noi. Purtroppo se si sono già compiuti 65 anni è possibile mantenere la categoria C, CE solo rivolgendosi all’Azienda USL di competenza. In alternativa è possibile rinunciare alla categoria C, CE e riclassificare la patente alla categoria B. In questo la nostra Agenzia si incaricherà di richiedere la riclassificazione della patente facendo annotare anche l’avvenuto rinnovo.

Posso rinnovare la patente D, DE se ho quasi compiuto 60 anni?
La patente D, DE può essere rinnovata presso la nostra Agenzia solo fino al compimento del 60 anno di età, in qualsiasi momento venga rinnovata la patente, la nuova scadenza non potrà superare tale data. Nel caso si abbiano già compiuti 55 anni, consigliamo di chiedere informazioni maggiori in Agenzia.

Posso rinnovare la patente D, DE se ho superato i 60 anni?
Non qui da noi. Purtroppo se si sono già compiuti 60 anni è possibile mantenere la categoria D, DE solo rivolgendosi all’Azienda USL di competenza. In alternativa è possibile rinunciare alla categoria D, DE e riclassificare la patente alla categoria B. In questo la nostra Agenzia si incaricherà di richiedere la riclassificazione della patente facendo annotare anche l’avvenuto rinnovo.

Posso rinnovare la patente se soffro di diabete?
Si, è possibile rinnovare la patente da noi, portandoci il certificato del centro diabetologico, dal quale si evinca che non ci sono complicanze.

Posso rinnovare la patente se ho problemi di udito?
Sarà il nostro medico a valutare caso per caso se è possibile rinnovare la patente. Nel caso si utilizzi una protesi acustica sarà necessario portare una dichiarazione rilasciata dal costruttore dell’apparecchio, ai sensi dall’articolo 473 del D.M N° 261 del 30 Maggio 1988.

Quando non è proprio possibile rinnovare la patente presso di voi?
NON possiamo rinnovare la patente a coloro che presentano all’anamnesi le seguenti patologie o assumono le seguenti categorie di farmaci:
  • Insufficienza renale in dialisi;
  • Patologie degenerative a carico della retina;
  • Epilessia;
  • Diabete con complicanze;
  • Malattie del sistema nervoso centrale o periferico;
  • Malattie psichiche e/o assunzioni di psicofarmaci;
  • Malattie cardiache trattate con interventi di cardio chirurgia (Bypass, I.C.D., PaceMaker);
  • Abuso di alcool etilico o assunzione di droghe;
  • Sono in possesso di patenti speciali;
  • Hanno superato il limite di età previsto per alcune categorie di veicoli;
  • Hanno avuto limitazioni nella durata a seguito di infrazioni del codice della strada e non sono ancora stati completamente riabilitati;
  • Sono presenti ostativi di varia natura.
Tutte queste categorie devono e rivolgersi alla Commissione Medica Locale.

Domande frequenti sul "Passaggio di Proprietà"

Quando devono essere presenti venditore e/o compratore?
Di seguito i passaggi in cui la presenza di venditore e/o compratore è obbligatoria o meno:

• per l’autentica di firma degli atti di vendita è obbligatoria la presenza del venditore non già quella dell’acquirente;
• alla trascrizione può essere presente il solo acquirente in caso sia in possesso di un atto di vendita con firma autenticata.

Ma quanto costa il passaggio di proprietà?
Facciamo un esempio pratico, vuoi acquistare una Fiat 500 35KW e risiedi a Genova. La spesa che devi sostenere è la seguente:

Emolumento ACI pari a 27,00€ ;
Imposta di bollo per la presentazione dell’atto al PRA ed il rilascio del CdP (certificato di Proprietà) pari a 32,00€
  (oppure 48,00€ se l’atto non è redatto sul CdP);
Imposta di bollo per il rilascio dell’aggiornamento della Carta di Circolazione 16,00€;
Diritti ex MCTC 10,20€;
Diritti incasso bollettini postali 3,56€.

Utilizzando la nostra Agenzia andrà aggiunto mediamente dai 70,00€ ai 100,00€, per le spese relative alla pratica.

Che cosa succede in caso di mancato rispetto delle norme?
Si tratta, in questo caso, delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento degli obblighi connessi al passaggio di proprietà: una serie di sanzioni a carico dell’acquirente e alcuni rischi per chi vende. Se non vengono aggiornati carta di circolazione e certificato di proprietà entro il termine di 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita, puoi incorre in sanzioni monetarie e rischi il ritiro della carta di circolazione in caso di controllo su strada (art. 94 del Codice della Strada). Se non viene effettuato il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale ACI vengono applicate sanzioni amministrative per l’acquirente, mentre il venditore rischia delle conseguenze sul piano civile e fiscale poiché risulta ancora l’intestatario dell’auto presso il PRA per inadempienza dell’acquirente. Il venditore rimasto intestatario al PRA può ricorrere al Giudice ordinario o al Giudice di pace (in base al valore della controversia) per ottenere una sentenza che dichiari l’avvenuta vendita del veicolo a favore di colui che non ha registrato il passaggio di proprietà al PRA.

Hai fatto un passaggio di proprietà in un’agenzia Aci: come puoi vedere se la tua pratica è partita?
Il tempo che l’ufficio ci mette a registrare il cambio di proprietà varia da regione a regione: in alcuni casi addirittura può avvenire in giornata, altrimenti è necessario attendere qualche giorno.

È possibile verificare il compimento delle formalità scegliendo due alternative:

• Inoltrando una richiesta di visura presso un ufficio provinciale ACI del PRA, un’agenzia di pratiche auto, comprese le delegazioni ACI;
• Attraverso il servizio online dell’ACI – VISURA BANCA DATI PRA ONLINE.

Essendo il PRA un Registro Pubblico, chiunque abbia interesse può richiedere ed ottenere i dati e le informazioni relative a qualsiasi veicolo iscritto sulla base della indicazione del numero di targa. Fornendo tali dati, sarà possibile quindi conoscere l’intestatario al PRA del veicolo, e capire se il passaggio di proprietà è stato perfezionato.

Costi del servizio
L’utilizzo del servizio comporta un costo pari a 15,00€.

COC – Il certificato di conformità europeo
Il COC (Certificate Of Conformity) è un particolare tipo di attestato che dimostra con sicurezza, la proprietà del veicolo prima della sua immatricolazione, dichiarandolo conforme alle normative vigenti, e al livello di inquinamento. Si tratta, in buona sostanza, di una dichiarazione da parte del costruttore del veicolo in cui si attesta che quest’ultimo è conforme al dato tipo omologato. Permette  cioè al veicolo e al guidatore di circolare senza incorre a problemi nel territorio dell’Unione Europea. Tale documento fa riferimento alle leggi nazionali del paese di produzione. Il contenuto di un COC è definito dal regolamento UE (Emendamento IX, Regolamento 92/53).

Il Coc contiene:

• Informazioni sul veicolo;
• l’identificazione del costruttore;
• Il numero di omologazione;
• Specifiche tecniche e altri dati.

Il Certificato Europeo di Conformità è un problema per coloro che hanno acquisito un veicolo fuori dal Belpaese. Il processo di immatricolazione di un veicolo importato cambia a seconda dei diversi Paesi UE.

Per richiedere il duplicato del COC, subito dopo l’acquisto del veicolo, puoi rivolgerti al concessionario, in virtù del fatto che viene rilasciato dalla casa costruttrice. Non è richiesta la motivazione per la quale si richiede il COC.  Inoltre puoi rivolgerti anche a siti online specializzati che effettuano questo tipo di servizio (il costo varia da 100 a 200€ circa a seconda della casa costruttrice e del modello). Puoi infine fare richiesta del COC anche alla Motorizzazione Civile (in questo caso è previsto il pagamento di due bollettini postali da 38,00€).

Entro una decina di giorni la copia conforme del COC verrà recapitata a casa tua.

Esiste una differenza per il passaggio di proprietà tra soggetto giuridico e persona fisica diversa di quella tra persone fisiche?
No, non vi sono differenze nell’iter da seguire e nei costi da sostenere. C’è una sola eccezione. Riguarda la vendita di un’auto usata di un privato tramite un concessionario. Parliamo della cosiddetta “minivoltura”, o mini passaggio di proprietà, che consiste nella vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati.
La richiesta di registrazione del passaggio di proprietà va presentata allo STA. La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore. È prevista infatti l’esenzione dal pagamento dell’IPT e il pagamento ridotto degli emolumenti ACI (13,50€ anziché 27,00€).

Posso vendere un’auto non mia nel caso il proprietario si trovi all’estero o sia in qualche modo impossibilitato?
È possibile mediante una procura a vendere. Si tratta di un atto che necessita dell’intervento del notaio, il fai da te non è legale e dunque è da escludere.
AGENZIA CAUSA SNC di Pesce V. & C.
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